statuto associazionedstatuto dell'associazione

   (Ufficio  del Registro di Benevento il 24/4/98 al n° di protocollo 2841)

 

 

Art.1.      Costituzione e sede

E’ costituita un’associazione a norma dell’art. 36 c.c. L’associazione è denominata "Un Futuro a Sud" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ed ha sede in Benevento alla via N. Calandra n° 7. L’associazione non persegue fini di lucro e si pone quale esclusivo scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Alla presente Onlus si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. N. 460/1997.

Art.2.     Scopi associativi (attività)

Un Futuro a Sud svolge attività finalizzata alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico nonché alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ed alla promozione della cultura e dell'arte. In particolare, Un Futuro a Sud opererà al fine di promuovere le risorse geo-ambientali, naturalistiche e storico-sociali con l'obiettivo di favorire la conoscenza sia del proprio habitat che degli strumenti di studio per consolidare una consapevolezza sociale e favorire uno sviluppo eco-compatibile. A tal fine ed a mero titolo esemplificativo l'associazione potrà:

Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione, può collegarsi ad altri enti ed altre ONLUS, può compiere qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, accedere a fonti di finanziamento nazionali, regionali e comunitarie, può avvalesi di consulenti ed esperti appositamente incaricati dal Consiglio Direttivo. La ONLUS non potrà in alcun caso svolgere attività al di fuori di quelle espressamente previste dal presente Statuto ad eccezione di quelle che possono considerarsi direttamente connesse.

Art. 3.     Patrimonio.

Il patrimonio della ONLUS è costituito da :quote associative e contributi versati dagli associati; eventuali fondi costituiti con gli avanzi finanziari risultanti dal rendiconto d’esercizio;erogazioni, donazioni e lasciti;contributi di enti pubblici e privati.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno a partire da quello in corso. Spetta al Consiglio Direttivo illustrare all’assemblea dei soci il rendiconto annuale delle ONLUS entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Alla ONLUS è fatto espresso obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità in caso di scioglimento. Il patrimonio, gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve non potranno in nessun caso essere distribuiti o ripartiti, anche per vie indirette, tra i soci salvo espresse deroghe di legge e salvo anche il caso di devoluzione o distribuzione a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura. E’ altresì vietato impiegare il patrimonio, gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve per scopi estranei a quelli istituzionali di cui al presnte statuto o a quelli ad essi direttamente connessi.

Art. 4.      Soci, associati e partecipanti alla ONLUS.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi sociali ed intendono operare per perseguirli. I soci si distinguono in soci fondatori, soci onorari e soci ordinari. Sono soci fondatori della ONLUS coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l’atto costitutivo; sono soci onorari coloro che per la particolare attività o per meriti professionali sono iscritti su parere del Consiglio direttivo; sono soci ordinari coloro i quali versano annualmente una quota sociale determinata dall’assemblea. La qualifica di socio ordinario si acquisisce con l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo di apposita istanza scritta formulata dall’interessato. E’ facoltà del Consiglio Direttivo non approvare l’istanza laddove sussistano fondati motivi. In tal caso il Consiglio Direttivo esporrà alla prima assemblea successiva il motivo del diniego; l’assemblea potrà confermare il diniego o imporre al Consiglio Direttivo l’accettazione dell’istanza. Ai soci onorari sono attribuiti medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci ordinari.

Art. 5.      Scioglimento del rapporto associativo.

La qualifica di socio si perde per morte o scioglimento, recesso ed esclusione. Il recesso è ammesso in ogni caso. L’esclusione é deliberata dal Consiglio Direttivo laddove ricorrano casi di indegnità morale, interdizione o inabilitazione, comportamenti in contrasto con gli scopi perseguiti, violazione degli obblighi sociali.

Art. 6.      Diritti e doveri dei soci.

I soci partecipano alle assemblee con diritto di discussione e voto e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci sono tenuti a versare annualmente le quote sociali nella misura che sarà determinata annualmente dall’assemblea che approva il rendiconto. Il versamento della quota annuale realizza l’automatico rinnovo dell’iscrizione. Ai soci è fatto obbligo di osservare la norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti emanati e delle delibere assunte dagli organi sociali.

Art. 7.      Organi della ONLUS.

Organi della ONLUS sono : l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio Sindacale.

Art. 8.      L’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto. L’Assemblea può poi essere convocata dal Presidente del Collegio Sindacale quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/3 degli iscritti. Possono partecipare all’Assemblea solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione l' Assemblea è validamente riunita con la presenza di almeno 1/3 dei soci. Per la validità delle delibere assembleari è necessario il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. La convocazione dell’ Assemblea è fatta mediante comunicazione scritta ai soci con indicazione del luogo, della data, dell’ora e dell’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della seduta.

Art. 9.      Poteri dell’ Assemblea.

L’assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo con l’assistenza di un segretario scelto tra i presenti, elegge : i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci che hanno manifestato disponibilità in tal senso; i Sindaci. L’assemblea, poi delibera sul numero e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e sulla indennità a loro eventualmente da attribuirsi, sul rendiconto annuale, sulle relazioni presentate dal Consiglio Direttivo, sulla misura delle quote sociali, sul diniego di ammissione di un nuovo socio espresso dal Consiglio Direttivo, sulle modifiche da apportare allo Statuto della ONLUS. Ciascun socio ha diritto in Assemblea ad un voto e può rappresentare un socio assente.

Art.10.      Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri ed è l’organo amministrativo della ONLUS. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione ordinaria e straordinaria della ONLUS e segnatamente : la redazione del rendiconto annuale; l’individuazione delle linee programmatiche; l’ammissione dei nuovi soci;  la convocazione dell’Assemblea; la redazione del regolamento interno; la decisione in merito a tutti gli altri argomenti esclusi quelli riservati all’assemblea dei soci.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di membri del Consiglio Direttivo si provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ordine delle preferenze ed a parità di voti si intende eletto il più anziano di età. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea laddove sussista giusta causa. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite; l’Assemblea ha , tuttavia, la facoltà di determinare l’attribuzione di speciali indennità di carica. Ai membri del Consiglio Direttivo devono essere in ogni caso rimborsate le spese documentate da essi sostenute in relazione al suo mandato.

Art.11.      Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Decade automaticamente dalla carica il consigliere che risulti ingiustificatamente assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Art.12.      Il Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno un Presidente. Al Presidente è demandata l’esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo e la rappresentanza della ONLUS.

Art.13.      Il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea. Al Collegio Sindacale spetta il compito di vigilare sul corretto andamento della ONLUS, di verificare la correttezza delle scritture contabili e di sottoporre all’Assemblea una relazione da accompagnamento al rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge al proprio interno il suo Presidente. I componenti del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art.14.     Norme finali.

L’Associazione deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri : Libro dei soci; libro giornale; libro inventario; libro dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere deliberata dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali. All’Associazione è fatto obbligo di utilizzare in qualsiasi comunicazione e segno distintivo l’acronimo ONLUS. Per tutto quanto non previsto si fa qui espresso rinvio alle norme del codice civile.